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Diritto di famiglia

Separazione e divorzio con un'unica domanda: la risposta della Cassazione.

Separazione e divorzio con un’unica domanda: la risposta della Cassazione

“In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473 bis 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

Con la sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023, la Corte di Cassazione ha chiarito una delle principali questioni di diritto sorte nel panorama del diritto di famiglia all’indomani dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, riconoscendo l’ammissibilità del cumulo giuridico delle domande congiunte di separazione e divorzio.

I dubbi interpretativi dopo l’entrata in vigore della riforma Cartabia.

Tra le principali novità introdotte dalla riforma Cartabia in materia di famiglia vi è la possibilità, espressamente riconosciuta dall’art. 473 bis 49 c.p.c., di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (sei o dodici mesi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell’art. 3 della legge sul divorzio).

Tuttavia, se per un verso il legislatore ha espressamente previsto l’ammissibilità della domanda cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con riferimento al giudizio contenzioso, non ha fatto altrettanto per i procedimenti su domanda congiunta ex art. 473 bis 51 c.p.c.

Mancando un’esplicita indicazione in tal senso da parte del legislatore, nel post Cartabia sono sorte difficoltà interpretative, da cui sono conseguite posizioni contrastanti in relazione all’ammissibilità del cumulo delle domande proposte in via consensuale.

È in tale contesto che il Tribunale di Treviso, con ordinanza di rinvio pregiudiziale, ha sottoposto la questione di rito alla Suprema Corte.

La vicenda.

Una coppia di coniugi ha presentato ricorso congiunto dinanzi al Tribunale di Treviso al fine di ottenere la separazione. Con lo stesso ricorso le parti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni della separazione personale, una volta decorso il periodo di tempo previsto dalla legge sul divorzio.

All’udienza fissata per la comparizione delle parti, il giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha evidenziato l’esistenza di una questione pregiudiziale di puro diritto relativa all’ammissibilità in rito del cumulo oggettivo della domanda congiunta di separazione personale e di divorzio, ed ha rinviato la questione alla Corte di Cassazione.

La pronuncia della Corte di Cassazione.

Partendo dall’analisi letterale della norma in esame, la Suprema Corte ha evidenziato come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell’ambito dei procedimenti contenziosi, nell’art. 473 bis 51 c.p.c., con riferimento al procedimento su domanda congiunta dei coniugi, ha utilizzato il plurale (“relativo ai procedimenti”, in luogo di “relativo al procedimento”).

In altri termini, il riferimento ai “procedimenti”, deve indurre a ritenere ammissibile il cumulo delle domande di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio anche per i procedimenti congiunti, pur in mancanza di un esplicito riconoscimento da parte del legislatore.

Ulteriore elemento a conferma dell’ammissibilità del cumulo è rinvenibile nella finalità di “risparmio di energie processuali” che l’intera Riforma Cartabia mira a realizzare.

Pertanto, in risposta alla questione pregiudiziale sottoposta dal Tribunale di Treviso, la Suprema Corte ha definitivamente chiarito i dubbi interpretativi legati all’art. 473 bis 51 c.p.c. riconoscendo la possibilità di presentare un’unica domanda congiunta finalizzata ad ottenere la separazione personale dei coniugi e, una volta trascorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Avv. Ersilia Pupo