Casi Trattati

Responsabilità medica

Le conseguenze della cattiva tenuta della cartella clinica da parte della struttura sanitaria.

La vicenda
Durante l’impianto di un catetere per la somministrazione di farmaci, considerato intervento di routine ed eseguito in ambito ambulatoriale, il paziente è deceduto.
Promossa l’azione risarcitoria da parte dei congiunti, in sede istruttoria è emerso che il diario della cartella clinica presentava un vuoto temporale di un paio di ore, durante il quale non era stato riportato alcun dato sullo stato del paziente.
Dopo tale vuoto, è risultata annotata la sottoposizione del paziente a radiografia di controllo dell’impianto, pochi istanti dopo sono stati descritti i sintomi di un infarto, l’inutile richiesta dii intervento del 118 e la morte del paziente.
Nella cartella non sono stati rinvenuti né il risultato dell’esame radiografico, né il referto.


La posizione delle parti
La parte attrice, allegato l’inadempimento dei sanitari, ha individuato il nesso causale tra l’erroneo posizionamento dell’impianto e una conseguenza letale, ritenuta possibile dalla scienza medica.
La struttura convenuta ha negato ogni addebito sostenendo la mancanza di prova del nesso causale tra l’intervento e il decesso.
Il consulente tecnico d’ufficio ha censurato la cattiva tenuta della cartella clinica e la lacunosità del diario clinico, ha ritenuto possibile il rapporto causale tra erroneo posizionamento del catetere e la morte del paziente ipotizzato dalle parti attrici, per la cui prova certa sarebbe stato fondamentale visionare la radiografia risultata irreperibile.
Ha, poi, concluso che, a causa della mancanza dell’esame strumentale, l’ipotesi dei congiunti del paziente non era stata provata al punto da raggiungere la soglia necessaria del “più probabile che non”.


La decisione.
Il tribunale ha disatteso le conclusioni del proprio consulente ed ha affermato che «nelle ipotesi in cui la cartella clinica presenti omissioni tali da rendere impossibile l’individuazione del nesso di causalità materiale, tali omissioni non conducono automaticamente a ritenere adempiuto l’onere probatorio da parte di chi adduce di essere stato danneggiato, pur dovendosene tener conto, perché diversamente l’incompletezza verrebbe a giovare proprio a colui che con inadempimento al proprio obbligo di diligenza tale incompletezza ha creato».