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Famiglia

Il mantenimento del figlio maggiorenne

Il mantenimento del figlio maggiorenne.

La vicenda.
Un padre, anziano e gravemente malato, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione dell’obbligo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne.
Nel ricorso ha evidenziato di aver adempiuto il dovere di contribuzione al mantenimento del figlio per quasi trenta anni, con una partecipazione economica importante, alla quale hanno fatto da corollario la donazione di un immobile e altri impegni finanziari. Il tutto ha consentito al figlio un’esistenza più che tranquilla dal punto di vista economico, la formazione professionale e la creazione delle basi per l’indipendenza economica.
A sostegno della domanda di revoca del mantenimento ha posto, per un verso, la diminuzione delle sue disponibilità economiche causata dalle sopravvenute necessità di cura, per altro verso il raggiungimento dell’autosufficienza economica da parte del figlio, ormai trentenne e nelle condizioni di produrre reddito.


La prova del raggiungimento dell’autosufficienza economica.
Il figlio ha contestato la richiesta formulata dal padre, chiedendo al Tribunale di rigettare la domanda e confermare il diritto al mantenimento, in quanto ancora privo di un’indipendenza stabile e rassicurante.
L’istruttoria ha confermato il completamento degli studi universitari, l’acquisizione di un’abilitazione e l’avvio della professione, oltre alla proprietà di un immobile e di quote sociali.
Hanno trovato conferma le precarie condizioni di salute del padre e la conseguente diminuzione del reddito disponibile a causa dei costi per le cure e l’assistenza continuativa.


La decisione.
Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda ed ha affermato che «rientra nella responsabilità del figlio, conseguita la capacità di lavoro, ricercare un’occupazione, senza continuare a gravare sul genitore».
La decisione è conforme con il più recente indirizzo della Corte di Cassazione, la quale ha precisato che «la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiori di età non autosufficienti deve essere incentrata su un accertamento che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa, ed alla complessiva condotta personale tenuta al raggiungimento della maggiore età da parte del giovane» (tra molte, Cass., Ord. 09.10.2020, n. 21752).


Avv. Ersilia Pupo