Danno da incendio: la colpa del danneggiato riduce o esclude il risarcimento.
La vicenda.
Un incendio, generato da una canna fumaria, ha raggiunto il piano superiore dell’immobile.
In sostanza, il calore ha reso incandescente l’acciaio della canna fumaria, il cui rivestimento si è incendiato. La propagazione delle fiamme e del fumo al piano superiore è stata agevolata dalla presenza di materiale infiammabile in prossimità della canna fumaria e dall’assenza di aerazione all’interno di un terrazzo chiuso con delle vetrate.
Per i danni riportati dal proprio appartamento, il proprietario ha chiesto un cospicuo risarcimento.
L’accertamento del concorso di colpa del danneggiato.
Il proprietario della canna fumaria dalla quale è partito il fuoco, pur riconoscendo l’evento, ha evidenziato che per l’attribuzione della responsabilità e la quantificazione del risarcimento dovesse essere valutata la sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato alla causazione dell’evento, nello specifico, l’incidenza del materiale utilizzato per il rivestimento, nonché la presenza di materiale infiammabile in prossimità della canna fumaria e l’assenza di aerazione.
Accertato l’effettivo concorso di colpa del danneggiato alla propagazione dell’incendio all’interno del proprio appartamento, il danneggiante ha chiesto la riduzione dell’originaria richiesta di risarcimento.
L’orientamento della giurisprudenza sul concorso di colpa del danneggiato.
In numerose pronunce in materia di responsabilità per danni da cose in custodia, la Corte di Cassazione ha precisato che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, connotandosi per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (tra le altre, Corte di Cassazione, 13.04.2023, n. 9863).
Lungo la stessa scia si pongono numerose sentenze di merito.
Avv. Ersilia Pupo