La vicenda.
Durante il periodo estivo, una famiglia subisce le immissioni sonore provenienti da un vicino stabilimento balneare che diffonde musica ad altissimo volume fino a notte fonda.
Il suono è tale da non consentire di mantenere le finestre aperte e, allo stesso tempo, causa la vibrazione degli infissi chiusi, impedisce il riposo e, più in generale, rende invivibile l’abitazione estiva, compromettendo la serenità e la salute del nucleo familiare.
Fallito ogni tentativo di dialogo con il gestore dello stabilimento, la famiglia ha sollecitato l’intervento del Comune che, tuttavia, è rimasto inerte.
Si è, perciò, rivolta allo studio per conoscere eventuali responsabilità in capo ai soggetti coinvolti.
I profili di responsabilità.
Per la lesione di diritti soggettivi, quali sono quello alla salute, alla vita familiare ed alla proprietà, causata da immissioni intollerabili (in questo caso, acustiche), la famiglia ha diritto alla cessazione dei rumori intollerabili da parte del gestore dello stabilimento, su cui incombe l’obbligo di condurre la concessione demaniale marittima in maniera diligente e senza arrecare danni a nessuno.
Anche il Comune è responsabile del danno causato dalle immissioni sonore poiché, in quanto ente che ha autorizzato l’esercizio dell’attività, è tenuto a vigilare sul corretto svolgimento della stessa e, in caso di immissioni che superino il limite della normale tollerabilità, deve ordinare speciali forme di contenimento o di abbattimento, inclusa l’inibitoria parziale o totale dell’attività.
Gli ultimi interventi della giurisprudenza.
Chiamata a pronunciarsi su una fattispecie analoga, la Corte di Cassazione ha recentemente confermato la responsabilità del Comune per le immissioni sonore a danno dei privati, riconoscendo in capo alla P.A. sia l’obbligo al risarcimento del danno, sia la condanna ad un comportamento attivo, al fine di riportare le immissioni al di sotto della soglia di tollerabilità (Corte di Cassazione, sent. 13.05.2023, n. 14209).
Avv. Ersilia Pupo